Acquisto della cittadinanza italiana dei figli minori conviventi di chi ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione o per matrimonio e nati dopo del suddetto acquisto
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Servizio attivo
Servizio per l'acquisto della cittadinanza italiana dei figli minori conviventi di chi ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione o per matrimonio e nati dopo del suddetto acquisto.
A chi è rivolto
A tutti i figli minori di chi ha ottenuto l’acquisto della cittadinanza italiana e nati dopo dell’acquisto.
Come fare
E' a carico del genitore richiedente fornire, mediante idonea documentazione, la prova della convivenza stabile ed effettiva anche se intesa come persistenza ed effettività del vincolo genitoriale, con riferimento alla data di acquisto della cittadinanza italiana. L'ufficio di stato civile procederà a verificare la condizione di convivenza. E’ possibile presentare la documentazione in sede di giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana del genitore o prendendo appuntamento negli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 tramite i contatti dell’Ufficio di Stato Civile.
Cosa serve
Per espletare il servizio è necessario essere in possesso di:
- Documentazione idonea a comprovare la convivenza stabile ed effettiva anche se intesa come persistenza ed effettività del vincolo genitoriale e atto di nascita, il requisito della residenza necessaria ed atto di nascita eventualmente tradotto e legalizzato se proveniente dall'estero.
Cosa si ottiene
L’Acquisto della cittadinanza italiana dei figli minori nati dopo l’acquisto della cittadinanza del genitore. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.
Tempi e scadenze
Il minore può acquistare la cittadinanza per comunicazione del diritto, solo se ricorrono precise condizioni.
Nel caso in cui i figli siano nati dopo che i genitori sono divenuti cittadini italiani, occorre verificare: la residenza in Italia del genitore italiano per almeno due anni continuativi; che il minore sia nato successivamente al
compimento di tale biennio. In tal caso, il minore è considerato cittadino italiano dalla nascita.
Nell'ipotesi in cui il minore nasca all'estero prima del perfezionamento del requisito biennale della residenza in Italia da parte del genitore, il minore non potrà acquistare la cittadinanza italiana. In tal caso potrà applicarsi una delle seguenti ipotesi dove ne ricorrano i presupposti: se uno dei genitori è cittadino italiano per nascita, diventa cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della stessa e il minore risieda legalmente per almeno due anni continuativi in Italia, oppure che la dichiarazione sia presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, del cittadino italiano; se uno dei genitori o dei discendenti in linea retta del minore sono stati cittadini italiani per nascita, e se alla maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro tre anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana; al raggiungimento della maggiore età, a seconda che si tratti di figlio di cittadino per nascita (padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita) o di figlio di cittadino naturalizzato (straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione). La residenza biennale in Italia del genitore rappresenta pertanto oggi la condizione essenziale per il riconoscimento iure sanguinis in favore del figlio nato all'estero con altra cittadinanza, e ha uno scopo duplice: garantire un effettivo legame del genitore con l'Italia, evitando che la cittadinanza sia trasmessa in assenza di un radicamento reale e, al contempo, assicurare un controllo più rigoroso da parte dei Comuni, prevenendo
fenomeni di iscrizioni anagrafiche fittizie.
Un aspetto importante riguarda la decorrenza della cittadinanza, che varia in base al titolo di acquisto della cittadinanza da parte del genitore:
- iure sanguinis: dalla nascita;
- naturalizzazione: dal giorno successivo al giuramento;
- beneficio di legge (art. 4 commi 1, 1-bis e 2, legge n. 91/1992): dal giorno successivo alla dichiarazione o alla maturazione della residenza biennale;
- riacquisto: dal giorno successivo all'evento che determina il riacquisto;
- iuris communicatione (art. 14 legge n. 91/1992): dal giorno successivo all'acquisto.
E' infine possibile per i minorenni figli di cittadini riconosciuti italiani entro il 27/03/2025, di ottenere la cittadinanza fino al 31/05/2026, a condizione che venga presentata la dichiarazione dei genitori (o dallo stesso interessato, se divenuto maggiorenne nel frattempo).
Procedure collegate
Dal giorno in cui decorrerà la cittadinanza italiana sarà possibile richiedere una nuova carta di identità valida per l’espatrio ed il rilascio del passaporto italiano.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Contatti
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