Comune di

Coreglia Antelminelli

Variazione residenza in tempo reale – Modulistica

Variazione residenza in tempo reale – Modulistica


Dettagli:

Modulistica e documentazione necessaria per la variazione di residenza per i cittadini comunitari e stranieri.

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore  le disposizioni dell’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Sia chi intende trasferire (da altro comune o dall’estero) la propria residenza nel Comune di Coreglia Antelminelli, sia chi intende variare la residenza all’interno del Comune di Coreglia, ma anche chi (solo per cittadini italiani) intende trasferirsi all’estero può scegliere di:

presentarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe in Viale Nazionale, n. 83 – Ghivizzano per dichiarare il trasferimento di residenza;

– o trasmettere la modulistica ministeriale e la relativa documentazione necessaria a mezzo: posta A/R all’indirizzo: comune di Coreglia Antelminelli Piazza Antelminelli, n. 8 55025, Coreglia Antelminelli

o per fax: al n. +39 0583.77017

– o per via telematica (casella di posta elettronica certificata),  a comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it (p.e.c.)

in entrambi i casi (pec o ordinaria),  nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
— che la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;
— che la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante;
— che la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, siano entrambi acquisiti a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice.

 

 

Modulo variazione residenza in tempo reale

Modulo trasferimento di residenza al estero

Documentazione iscrizione cittadini UE – Allegato B

Documentazione iscrizione cittadini non UE – Allegato A

 

 

Iter del procedimento

L’ufficiale d’anagrafe ricevuta la richiesta di variazione di residenza, sia direttamente allo sportello che nelle modalità sopra elencate, provvede a perfezionare la pratica stessa entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

È compito dell’ufficiale d’anagrafe del comune di iscrizione informare della stessa il comune di provenienza che effettuerà a sua volta la cancellazione dell’interessato con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Il comune di provenienza ha due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte del comune di nuova iscrizione per effettuare la cancellazione. Il successivo adempimento a carico del comune di provenienza riguarda l’invio al comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti riguardanti l’interessato. Questo adempimento deve essere effettuato non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione il comune di nuova iscrizione può rilasciare solo la certificazione relativa alla residenza ed allo stato di famiglia.

A seguito della dichiarazione ricevuta l’ufficiale d’anagrafe, attraverso la Polizia Municipale, dispone gli accertamenti per la verifica della dimora abituale che devono essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata.

In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Decorso il termine dei 45 giorni sopra menzionato senza che vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/90, che disciplina l’istituto del silenzio-assenso.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, l’ufficiale d’anagrafe provvederà a comunicare all’interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti; a questo punto l’interessato ha 10 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per presentare per iscritto le proprie osservazioni.

La comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficiale d’anagrafe ne darà comunicazione all’interessato indicandogli le motivazioni e conseguentemente provvederà al ripristino della posizione anagrafica precedente.

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